Statuto Associativo F.I.S.S.S.

STATUTO ASSOCIATIVO F.I.S.S.S. dal 2025

 

TITOLO PRIMO
Art. 1. Il 30 settembre 1986 è stata costituita a tempo indeterminato con atto notarile la F.I.S.S.S. (Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale) con sede in Torino Corso Casale, 36
Dal momento della sua iscrizione nella sezione “Altri Enti del terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la F.I.S.S.S. aggiungerà l’acronimo “ETS” e pertanto la sua denominazione diventerà “F.I.S.S.S. ETS”.

Art. 2. La Federazione non ha scopo di lucro e non ha intenti politici o ideologici e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche; nasce dall’unione consociativa di vari Enti privati e pubblici senza scopo di lucro italiani e stranieri (tra cui associazioni sportive, sociali o culturali, società, cooperative e altri organismi non profit legalmente costituiti) tutti accomunati nell’ambito interdisciplinare di vari sport, discipline, scienze e culture già esistenti e riconosciute e di altre sperimentali, dilettantistiche e professionali, legate alla sopravvivenza umana individuale, di gruppo, di comunità, culture, società e specie. Tale organismo si intende come UNIONE FEDERALE DEGLI ENTI CONSOCIATI (da qui in poi anche definiti Soci).

Art. 3. Attività sociali
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la Federazione F.I.S.S.S. potrà svolgere ogni tipo di attività culturale, scientifica, sportiva, ricreativa e formativa della persona nel campo meta-disciplinare olistico e proattivo della sopravvivenza, in particolare quella sportiva e sperimentale (altrimenti definita SURVIVAL), ma Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, la Federazione F.I.S.S.S. è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche’ alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
• formazione universitaria e post-universitaria;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;
•  organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’ educativa;
• organizzazione e gestione di attivita’ sportive dilettantistiche;
• promozione della cultura della legalita’, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

La Federazione F.I.S.S.S. può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compra vendite e le permute di beni immobili e beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Nell’ambito di quanto sopra, la Federazione F.I.S.S.S. si propone di coordinare, organizzare e realizzare tutte quelle iniziative inerenti la SOPRAVVIVENZA, denominata SURVIVAL (nell’accezione reale) o SURVIVING (nell’accezione diportistica, didattica e formativa), la PROTEZIONE CIVILE (nell’accezione di preparazione all’emergenza urbana non istituzionale detta PREPPING) e l’OUTDOOR (nell’accezione di varie discipline “vitali” praticate in autonomia in ambienti naturali non protetti). Con ciò si intende la gestione di contest, gare e competizioni sportive, viaggi di esplorazione, escursioni, ricerche scientifiche anche sperimentali, caccia-pesca e raccolta di essenze vegetali finalizzate al Survival ed ECO-COMPATIBILI, record e primati, corsi teorici e pratici di vario livello e difficoltà, promozione sociale, formazione scolastica ed extrascolastica delle persone, simposi, dibattiti, convegni e mostre legati allo sport e alla cultura della sopravvivenza dell’individuo , delle comunità e della specie, all’antropologia e all’archeologia sperimentale, agli sport estremi o diportistici ECO-DINAMICI in ambienti naturali (Outdoor) o antropizzati (sopravvivenza urbana e Prepping), alle terapie psicosomatiche riabilitative per la resilienza agli stress (Survival Therapy e Fitness) e ad altre discipline legate in qualche modo alla filosofia del “Survival”, alla SCIENZA DEL PERICOLO, alla SALVEZZA in senso lato, all’utilizzo delle risorse di ogni territorio, all’ECOLOGIA UMANA, al tempo libero in generale e alla formazione sportiva, scientifica, culturale e professionale di dirigenti e soci delle proprie Consociate e di altri sostenitori esterni.
La Federazione F.I.S.S.S. potrà esercitare, tra l’altro, le seguenti attività per il perseguimento delle finalità sopra indicate:

a) promuovere e patrocinare l’attività sportiva attraverso gare e competizioni anche agonistiche, viaggi, escursioni, esplorazioni, corsi di preparazione teorici e partici, raduni e sperimentazioni di sopravvivenza in tutto il mondo;
b) stabilire un regolamento unico di tipo sportivo – formativo e un codice deontologico valido per tutte le consociate e per tutti gli Istruttori Federali;
c) promuovere seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, rassegne;
d) instaurare rapporti di collaborazione con altre Federazioni, Comitati, Organizzazioni non governative e governative, Aziende, scuole, Università, Enti pubblici europei e internazionali, aventi finalità o progetti affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
e) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librarie e di qualsiasi opera di stampa inerente il Survival, l’Outdoor e l’Ecologia Umana in tutto il mondo;
f) acquistare, gestire e produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività;
g) erogare o ricevere contributi o donazioni da Aziende, privati cittadini, Enti pubblici e privati per iniziative compatibili con i propri fini statutari;
h) indire corsi di preparazione e formazione per i propri ISTRUTTORI FEDERALI, direttori e commissari tecnici nei settori Survival e Surviving, Outdoor, Prepping, sport estremi o sperimentali, rilasciando relativi attestati e PATENTI e distintivi agli associati delle Consociate e a terzi che potranno aderire alla F.I.S.S.S. , tramite le Consociate, come Istruttori, Operatori, sostenitori esterni;
i) istituire e aggiornare un ALBO UFFICIALE NAZIONALE DI CATEGORIA per CONSOCIATE, ISTRUTTORI, ASSISTENTI , OPERATORI, F.I.S.S.S. e dei propri sostenitori esterni o “Supporter”, nonché nominare varie Commissioni interne per le tecniche di sicurezza, per la formazione, per gli esami di verifica e promozione ai vari livelli, per la deontologia e la comunicazione interna ed esterna e altre ancora;
l) istituire un REGOLAMENTO disciplinare per corsi, esami e gare e un CODICE deontologico per gli associati e gli Istruttori;
m) tenere corsi di formazione e aggiornamento per singoli professionisti, per il personale docente e non delle scuole pubbliche e private, delle aziende e degli enti pubblici, di società e organizzazioni internazionali;
n) realizzare attraverso i propri tecnici, associati e consulenti degli impianti sportivi e sperimentali detti “eco-dinamici” con attrezzature atte a svolgere, a promuovere e a favorire le proprie attività istituzionali;
o) ideare, sperimentare e produrre attrezzi e manufatti utili alla sopravvivenza e depositare brevetti e marchi.

Art. 4. Adesione a Enti di Promozione
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali la F.I.S.S.S. potrà stipulare, con altri enti di promozione e formazione sportiva interdisciplinare o culturali, convenzioni e protocolli d’intesa per conto delle proprie Consociate. Per questo e per quanto sopra detto la Federazione F.I.S.S.S., avendo carattere e struttura associativa di comitato, nei prossimi titoli verrà chiamata ” Federazione o FISSS o Comitato federale”.

TITOLO SECONDO: GLI ASSOCIATI

Art.5. Soci
Il numero dei soci è illimitato. Al Comitato Federale possono aderire tutti gli Enti e le Associazioni europee e straniere non profit. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati attraverso il loro rappresentante delegato.
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede operativa della Federazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 6. Modalità di ammissione
Per essere ammessi a Socio è necessario essere una Associazione o Ente non profit con carattere e finalità compatibili a quelle riportate al Titolo Primo- Art.3 del presente Statuto; presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
indicare denominazione e ragione sociale, codice fiscale, sede e recapiti dell’Ente;
nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e recapiti del legale rappresentante o del membro del Direttivo delegato alla rappresentanza in FISSS;
produrre in copia lo statuto e l’atto costitutivo;
dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto, dai Regolamenti, dal Codice deontologico, dai protocolli e dalle deliberazioni degli organi sociali della FISSS.
NB: ogni consociata deve possedere, dal 20/04/2023, una denominazione inconfondibilmente originale e differenziata rispetto a quella delle altre (ogni altra relazione associativa anomala o vincolo monopolistico tra le Consociate non può essere tollerata).
E’ compito del Presidente dell’Associazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l’accettazione della domanda di ammissione a socio.
La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda, seguita dall’iscrizione a libro soci, danno alla Consociata il diritto a fregiarsi della qualifica a tutti gli effetti nella propria comunicazione. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente FISSS, sul quale dovrà pronunciarsi in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione e/o eventualmente all’Assemblea dei soci.
L’adesione alla FISSS, contestualmente al versamento della quota sociale, ha valore per tutto l’anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.
La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
E’ pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.
Essi dunque hanno i seguenti diritti:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto in Assemblea;
c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy
Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede operativa della Federazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla Federazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.
Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti.
I soci sono tenuti:
1. Al pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento entro i termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione, previa diffida, del socio per morosità.
2. Alla osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice deontologico, dei protocolli di formazione, di eventuali disposizioni interne e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
3. A organizzare corsi ed eventi, manifestazioni e iniziative solo sotto la propria esclusiva responsabilità e, per ciò che riguarda le attività di carattere didattico e formativo nei corsi e dei Testage, ad attenersi ai regolamenti federali e a sollevare la FISSS da ogni responsabilità rilasciando specifica liberatoria alla Federazione nell’atto di eventuale richiesta di patrocinio per l’effettuazione dell’evento.

Art. 8. Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli consociati può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di scioglimento e per esclusione da parte del Direttivo e/o dell’Assemblea.
II socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali al Comitato Federale; danneggia l’immagine della F.I.S.S.S. con il suo comportamento sociale, discredita o pratica concorrenza sleale nei confronti del Comitato Federale o delle singole Consociate.
L’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data motivazione scritta al domicilio del socio escluso anche per posta elettronica certificata entro 15 giorni dall’avvenuta deliberazione.
I soci esclusi per morosità possono eventualmente essere riammessi dal Consiglio Direttivo FISSS dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria federale, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.
Chi recede dal Comitato Federale, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno di ripetizione di quote o contributi versati.

Art. 9 . Trasmissibilità delle quote sociali e dei diritti di rappresentanza
Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’ associato non
sono trasmissibili; solo i diritti di rappresentanza o di delega possono essere trasferiti ad altri membri del Direttivo della consociata.

TITOLO TERZO: PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10. Finanziamento della Federazione
Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato Federale sono coperte dalle seguenti entrate:
a) quote degli associati, che possono essere richieste: all’atto dell’ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
d) altre entrate, derivanti da occasionali ed eventuali attività commerciali occasionali svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale;
e) quote di iscrizione agli Albi FISSS degli Istruttori, degli Assistenti, degli Operatori e dei Supporter delle Consociate loro soci o collaboratori;
f) liberi contributi da sostenitori.

Art. 11. Patrimonio sociale
II patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Federazione;
b) da lasciti e donazioni diverse;
c) dall’eventuale fondo di riserva.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Federazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Federazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.
I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

TITOLO QUARTO: ESERCIZIO SOCIALE E DI BILANCIO

Art. 12. Esercizio sociale
L’esercizio sociale della F.I.S.S.S., coincide di norma con l’anno solare, dal l° gennaio al 31 dicembre. L’assemblea straordinaria può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art.13. Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio. medesimo. II rendiconto deve essere depositato presso la sede della FISSS almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 14. Utili e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:
a) il 10% al fondo di riserva, finché esso un raggiunga l’importo di euro 10.000;
b) il residuo di cassa a disposizione per iniziative di carattere formativo, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi del Comitato F.I.S.S.S. o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti o per rimborsi spese a Dirigenti, Istruttori e Commissari.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi, avanzi di gestione durante la vita del Comitato F.I.S.S.S., fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

TITOLO QUINTO: AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 16 . Organi sociali
Gli organi sociali della Federazione sono costituiti da:
– l’ASSEMBLEA dei soci;
– il Consiglio DIRETTIVO;
– il PRESIDENTE
– l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 17. L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano della F.I.S.S.S. ed è convocata con avviso scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite E-mail, almeno 10 giorni prima della data convenuta. L’Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio; qualora ricorrano particolari condizioni, la stessa potrà essere rinviata sino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Essa, inoltre può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. Si potrà tenere anche online o comunque in collegamento audio/video da remoto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata per:
• l’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi previsti dallo Statuto ogni 4 anni;
• la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi della F.I.S.S.S.,.
L’Assemblea, per deliberare sulle modificazioni dello Statuto o sull’eventuale scioglimento del Comitato Federale F.I.S.S.S. dovrà essere dichiarata Straordinaria e avere il 75% delle presenze dei soci con diritto al voto anche online da remoto.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Federazione o da altro associato membro del Direttivo da lui delegato o nominato dai presenti in sua assenza.
II Presidente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli
presenti, in funzione di scrutatori.
L’Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima
convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti
L’Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio o da un membro del suo Direttivo. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe scritte, con esplicite indicazioni e proposte sulle materie da trattare all’ordine del giorno, da parte dell’assente.
Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.
Per esercitare il proprio diritto di voto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto alla Federazione.
L’Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei soci presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario a ciò preposto dal Presidente o chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti.
Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti della Federazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.
In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi esaustiva, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.
– Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività della F.I.S.S.S.
– Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento della Federazione.
– Assumere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
Redigere il bilancio del Comitato Federale.
Stabilire l’importo delle quote associative.
Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dalla F.I.S.S.S. nei limiti di legge e fissarne le modalità di pagamento.
Decidere in merito all’accoglienza delle domande di ammissione alla Federazione da parte degli aspiranti soci, salvo loro ricorso scritto all’Assemblea in caso di respingimento (come da Art. 6).

Art. 19. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento
II Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall’art.4.
Esso è composto da un numero minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibile nel tempo.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e, se disponibile, il Presidente Decano o Emerito e può attribuire ad altri Consiglieri nominati in Assemblea incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente in varie commissioni interne istituite (es. Commissione tecnica, scientifica, formativa, etica, ecc) . Oltre al ruolo istituzionale del Presidente, i ruoli e i compiti di tutti i membri del Direttivo sono dunque stabiliti da un organigramma regolamentato, approvato ogni anno dall’Assemblea, al quale essi dovranno attenersi per rimanere in carica, viceversa saranno invitati alle dimissioni su richiesta della maggioranza degli altri membri e potranno appellarsi all’Assemblea.
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo della Segreteria mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche via E- mail in modo informale, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno due volte l’anno anche online da remoto e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. II Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi soci membri.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione dei suoi componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.
I membri del Direttivo sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio e a svolgere con impegno ed efficienza i loro incarichi.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
Il Consiglio Direttivo decade se vengono meno, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti
In questa ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, Presidente Emerito, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da svolgersi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art. 20. Il Presidente
II Presidente ha la legale rappresentanza della F.I.S.S.S. Presiede e convoca le Assemblee dei soci ordinarie o straordinarie e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne firma i relativi verbali e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività della Federazione anche attraverso suoi delegati membri del Direttivo o delle Commissioni interne.
In caso di impedimento grave, dimissioni o decesso del Presidente, il ruolo di legale rappresentante sarà dal Direttivo assegnato al Vice-Presidente o al Presidente Emerito, secondo disponibilità, fino alla successiva Assemblea Ordinaria o Straordinaria indetta per la conferma o la rielezione di un nuovo Direttivo.

Art. 21 Organo di controllo
Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22. Controversie tra gli associati
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 23. Scioglimento della F.I.S.S.S.
In caso di scioglimento del Comitato Federale F.I.S.S.S., l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero le maggioranze necessarie, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Torino.
Nell’ipotesi in cui risultassero attività al termine della liquidazione, le entrate di queste ultime saranno devolute per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 24. Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento della Federazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente

Art. 25. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Il presidente

Vincenzo Maolucci

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